La tracciabilità dei prodotti alimentari (2° Parte)


Continuiamo in questo nuovo numero l’analisi dei processi di ritiro e richiamo dei prodotti agroalimentari per i quali vi sia il sospetto di violazione di obblighi o pericoli per i consumatori.

4. La tracciabilità dei prodotti agroalimentari (2° parte)

Il Regolamento 178/02 recita l’obbligo per: “l’operatore del settore agroalimentare che ritiene o abbia motivo per ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il suo controllo immediato, ad avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace ed accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”.

Le operazioni di ritiro e/o richiamo possono derivare da tre categorie di problematiche:

1.       Sicurezza del prodotto;

2.       Non rispondenza a specifiche senza che vi sia alcun rischio per la salute del consumatore finale;

3.       Non rispondenza a dettami normativi (es. etichettature).

Sebbene la legge preveda l’obbligo solo per il primo caso è bene, per una corretta condotta responsabile che l’azienda risponda a quest’obbligo in tempi rapidi, e segua le procedure di richiamo e/o ritiro adottando una corretta comunicazione per tutti e tre i casi.

ritiro del prodotto

Per ritiro intendiamo qualunque operazione che impedisca la distribuzione al consumatore finale del prodotto pericoloso. Quindi si tratta di quell’insieme di operazioni che vengono messe in atto quando il prodotto si trova ancora nella catena distributiva, ma non è ancora messo “sul banco” per il consumatore finale. Le fasi del ritiro devono essere distinte in:

a.       Individuazione del problema legato al prodotto, delle quantiità interessate e la loro ubicazione;

b.      Analisi del potenziale rischio per il consumatore finale;

c.       Qualora è necessario ilritiro, occorre comunicare tale circostanza all’autorità competente evidenziando, altresì, le azioni intraprese per evitare il rischio ai consumatori;

d.      Comunicazione agli intermediari interessati della quantità rintracciata, dei lotti di prodotto ed avviata ai canali commerciali;

e.      Ritiro e distruzione del prodotto pericoloso.

Sono quindi necessari, due fattori fondamentali che sono la brevità del tempo necessario alle procedure e un sistema di tracciabilità interno che renda le operazioni veloci.

A questo punto qualora le operazioni di ritiro non consentano di rintracciare tutte le quantità di prodotto da ritirare perché già acquistata dal consumatore è necessario procedere con le operazioni di richiamo.


Per richiamo intendiamo, quindi, le procedure volte ad ottenere dal consumatore la restituzione del prodotto pericoloso che è già stato venduto dal punto vendita interessato.

E’ di fondamentale importanza in questa fase la gestione della comunicazione, che dovrà essere tarata nel modo più opportuno al fine di evitare danni di immagine all’azienda produttrice, e al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile il consumatore finale.

Sarebbe necessario che questa procedura venga gestita dal vertice aziendale e da un comitato di esperti già designato in precedenza ed edotto nella gestione di tale tipologia di emergenze.

Nel prossimo numero entreremo nel dettaglio della progettazione di un sistema di tracciabilità

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