La tracciabilità dei prodotti alimentari (2° Parte)
Continuiamo in questo nuovo numero l’analisi dei processi
di ritiro e richiamo dei prodotti agroalimentari per i quali vi sia il sospetto
di violazione di obblighi o pericoli per i consumatori.
4. La tracciabilità dei prodotti
agroalimentari (2° parte)
Il Regolamento 178/02 recita l’obbligo per: “l’operatore
del settore agroalimentare che ritiene o abbia motivo per ritenere che un
alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non
sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si
trova più sotto il suo controllo immediato, ad avviare immediatamente procedure
per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere
arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace
ed accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già
forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un
livello elevato di tutela della salute”.
Le operazioni di ritiro e/o richiamo possono derivare da
tre categorie di problematiche:
1.
Sicurezza del
prodotto;
2.
Non rispondenza a
specifiche senza che vi sia alcun rischio per la salute del consumatore finale;
3.
Non rispondenza a
dettami normativi (es. etichettature).
Sebbene la legge preveda
l’obbligo solo per il primo caso è bene, per una corretta condotta responsabile
che l’azienda risponda a quest’obbligo in tempi rapidi, e segua le procedure di
richiamo e/o ritiro adottando una corretta comunicazione per tutti e tre i
casi.
ritiro del prodotto
Per ritiro intendiamo
qualunque operazione che impedisca la distribuzione al consumatore finale del
prodotto pericoloso. Quindi si tratta di quell’insieme di operazioni che
vengono messe in atto quando il prodotto si trova ancora nella catena
distributiva, ma non è ancora messo “sul banco” per il consumatore finale. Le
fasi del ritiro devono essere distinte in:
a.
Individuazione del
problema legato al prodotto, delle quantiità interessate e la loro ubicazione;
b.
Analisi del
potenziale rischio per il consumatore finale;
c.
Qualora è necessario
ilritiro, occorre comunicare tale circostanza all’autorità competente
evidenziando, altresì, le azioni intraprese per evitare il rischio ai
consumatori;
d.
Comunicazione agli
intermediari interessati della quantità rintracciata, dei lotti di prodotto ed
avviata ai canali commerciali;
e.
Ritiro e distruzione
del prodotto pericoloso.
Sono quindi necessari, due fattori fondamentali che sono
la brevità del tempo necessario alle procedure e un sistema di tracciabilità
interno che renda le operazioni veloci.
A questo punto qualora le operazioni di ritiro non
consentano di rintracciare tutte le quantità di prodotto da ritirare perché già
acquistata dal consumatore è necessario procedere con le operazioni di
richiamo.
Per richiamo intendiamo, quindi, le procedure volte ad
ottenere dal consumatore la restituzione del prodotto pericoloso che è già
stato venduto dal punto vendita interessato.
E’ di fondamentale importanza in questa fase la gestione
della comunicazione, che dovrà essere tarata nel modo più opportuno al fine di
evitare danni di immagine all’azienda produttrice, e al fine di raggiungere nel
più breve tempo possibile il consumatore finale.
Sarebbe necessario che questa procedura venga gestita dal
vertice aziendale e da un comitato di esperti già designato in precedenza ed
edotto nella gestione di tale tipologia di emergenze.
Nel prossimo numero entreremo nel dettaglio della
progettazione di un sistema di tracciabilità
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