Continuiamo il nostro
viaggio alla scoperta del tema della tracciabilità/rintracciabilità dei
prodotti alimentari (i numeri precedenti sono presenti nel blog marketing
e sviluppo responsabile e nel sito internet global vision nella sezione “Archivio
newsletter”.
Nello scorso numero
abbiamo trattato il ritiro ed il richiamo del prodotto, oggi ci occuperemo di
trattare concretamente come deve essere realizzato un sistema di tracciabilità.
5°. La tracciabilità
dei prodotti agroalimentari (3° parte)
La progettazione di un
sistema di tracciabilità prevede l’individuazione di sistemi di registrazione
che consentano a chiunque interessato a risalire lungo il percorso compiuto dal
prodotto (TRACCIABILITA’) e le procedure che consentano l’identificazione
esatta dei prodotti che saranno inseriti nel processo produttivo. Semplificando
al massimo potremo dire che in questo modo è possibile identificare che quel
dato prodotto proviene dal fornitore x, mentre l’altro proviene dal fornitore
y.
1.
REGISTRAZIONE: Nelle diverse fasi del processo produttivo
vengono effettuate delle registrazioni, cartacee od elettroniche, che
consentono di collegare le informazioni in merito ai prodotti tracciati. Tali
registrazioni è uso comune che prendano a riferimento o il documento di
trasporto del fornitore, la data di lavorazione, od ancora la fattura
accompagnatoria del fornitore.
Tali registrazioni
devono essere conservate per un periodo corrispondente alla vita del prodotto
(vita commerciale) unita ad un periodo ulteriore come margine di sicurezza.
2.
IDENTIFICAZIONE: Con questo termine intendiamo l’individuazione
di una quantità omogenea di prodotto che è possibile distinguere da altre. Ma
questo tipo di progettazione deve tenere in considerazione se si tratta di:
i. Identificazione di materia prima. In questo caso l’identificazione può essere ottenuta con
l’indicazione della particella catastale da cui proviene il prodotto; oppure
può provenire dall’indicazione di una superficie (che comprenda anche due o più
particelle) nella quale sono stati effettuati i medesimi trattamenti
fitosanitari, le medesime concimazioni e le medesime lavorazioni del terreno.
Tale lotto può essere identificato da un cartello sullo stesso campo di lavorazione
e da indicazioni sull’imballaggio/contenitore di trasporto.
A questo proposito è bene ricordare che la legislazione vigente
obbliga alla tracciabilità anche per il materiale che viene a contatto con il
prodotto.
Nel momento in cui il prodotto viene diretto alla lavorazione
l’identificazione apposta all’inizio viene rimossa, in quanto la tracciabilità
è garantita dalle su ricordate registrazioni cartacee o elettroniche.
ii. Identificazione di semilavorati. Se i prodotti sono
contenuti in contenitori o imballaggi, la tracciabilità viene garantita da
quelle registrazioni che permettono di risalire alla data riempimento (fatture,
documenti di trasporto), al nominativo e/o identificativo del fornitore, ed all’identificativo
dell’imballaggio di cui al punto precedente.
I casi su esposti sono ipotesi abbastanza semplici, ma cosa
accade se due tipologie di materie prime devono essere lavorate congiuntamente
per esigenze tecniche del prodotto stesso, oppure per esigenze economiche del
processo produttivo?
In questi casi è necessario indicare che i due lotti diversi di
materia prima o semilavorata sono stati miscelati e da quella miscelatura
prende forma un nuovo lotto, a cui è necessario, ovviamente, attribuire un identificativo,
ed ogni successiva fase deve fare riferimento a quel lotto in quanto originato
dai lotti precedenti.
Fin qui abbiamo trattato dell’aspetto della tracciabilità dei
prodotti agroalimentari, aspetto che in ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa
attiene alla salvaguardia del rapporto con i clienti.
Altro aspetto è rappresentato dalla comunicazione della
Responsabilità Sociale. Di questo tratteremo nei prossimi numeri, in cui ci
soffermeremo sull’importanza che riveste questa leva nei rapporti con tutti i
portatori di interessi che ruotano attorno al business aziendale.
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